Termini e Condizioni
DRIVE HOUSE, S.R.L., di seguito denominata Locatore,
Dall'altra parte, il cliente, di seguito denominato Locatario.
2. Definizione delle Parti
2.1 Il Locatore trasferisce e il Locatario riceve in uso e possesso temporaneo l'autovettura.
2.2 Il Locatario, per il noleggio dell'autovettura, paga il canone di locazione secondo le condizioni del presente contratto.
3. CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'AUTO
3.1. La consegna dell'auto al locatario avviene sulla base di un verbale di consegna, firmato da entrambe le parti, nel quale saranno indicati la data e l'ora della consegna.
3.2. Qualora alla restituzione dell'auto si riscontrino danni visibili e/o mancanze, questi saranno annotati nel verbale di restituzione, dopodiché l'auto sarà esaminata da una ditta specializzata al fine di accertare l'entità del danno materiale.
3.3. La restituzione dell'auto dal locatario al locatore avviene sulla base di un verbale di restituzione, firmato da entrambe le parti, nel quale saranno indicati la data e l'ora della restituzione.
3.4. Il locatario è tenuto a restituire l'auto noleggiata alla scadenza del termine stabilito nel contratto, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata, tenendo conto della normale usura.
4. DIRITTI E OBBLIGHI DEL LOCATORE
4.1. Il Locatore si impegna a:
4.1.1. Consegnare il veicolo al Locatario in buono stato di funzionamento, secondo la destinazione prevista e nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
4.1.2. Fornire al Locatario la documentazione appropriata relativa al veicolo e le necessarie dotazioni accessorie.
4.2. Il Locatore ha il diritto di:
4.2.1. Richiedere al Locatario il pagamento del canone di locazione, secondo quanto previsto dal contratto;
4.2.2. Richiedere al Locatario il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento o dall'adempimento improprio degli obblighi derivanti dal presente contratto;
4.2.3. Verificare le condizioni di funzionamento del veicolo;
4.2.4. Cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto, informandone il Locatario.
OGGETTO DEL CONTRATTO
5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL LOCATARIO
5.1 Il Locatario si impegna a:
5.1.1 Utilizzare il veicolo in conformità allo scopo previsto, nel rispetto delle norme tecniche e del codice della strada, nonché delle disposizioni del presente contratto;
5.1.2 Mantenere e garantire il corretto funzionamento del veicolo e sostenere tutte le spese relative al suo utilizzo.
5.1.3 Non utilizzare il veicolo per spingere o trainare altri mezzi di trasporto.
5.1.4 Pagare il canone di locazione e qualsiasi altro importo dovuto in base al contratto, puntualmente e per intero.
5.1.5 Utilizzare il veicolo esclusivamente sul territorio della Repubblica di Moldova (ad eccezione della Transnistria, territorio non controllato dalle autorità della Repubblica di Moldova). Qualora il Locatario desideri guidare il veicolo al di fuori dei confini della Repubblica di Moldova o nella regione della riva sinistra del Dnestr (Transnistria), è tenuto a informare il locatore e a ottenere il suo consenso scritto. In caso di violazione di queste disposizioni, il locatario dovrà pagare una penale di 10.000 (diecimila) lei. Qualora il locatario abbia ottenuto il consenso del locatore per viaggiare all'estero con l'auto, in un determinato Paese, e si rechi in un Paese diverso (non indicato nell'itinerario), dovrà comunque pagare una penale di 10.000 (diecimila) lei. Inoltre, qualora il locatario viaggi all'estero con l'auto e questa venga sottoposta a ispezione doganale, e a seguito di tale ispezione risulti danneggiata esteticamente o in qualsiasi altro modo, il locatario si impegna a risarcire integralmente il danno causato.
5.1.6. Restituzione dell'auto noleggiata alla scadenza del termine stabilito nel contratto, nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, tenendo conto della normale usura.
5.1.7. In caso di utilizzo dell'auto al di fuori dei confini della Repubblica di Moldova, il locatario è tenuto a effettuare tutte le riparazioni necessarie a proprie spese, indipendentemente dalla causa del difetto.
5.1.8. È tenuto a verificare accuratamente le condizioni tecniche dell'auto al momento della consegna da parte del locatore e, qualora riscontri danni o difetti, a registrarli nel verbale di consegna. Qualora non vengano effettuate annotazioni sul verbale di consegna in merito a danni o difetti, si presumerà che il danno all'auto sia stato causato dal locatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutte le spese di riparazione.
5.1.9. È vietato utilizzare il veicolo come TAXI o per lezioni di guida, pena il pagamento di una penale di 2000 (duemila) lei.
7.1.10. È vietato partecipare con il veicolo a gare automobilistiche, prove o competizioni sportive, pena il pagamento di una penale di 2000 (duemila) lei.
7.1.11. Non superare la velocità massima di 130 km/h, pena il pagamento di una penale di 2000 (duemila) lei per ogni superamento di tale limite di velocità e/o un aumento del prezzo del noleggio di 850 lei al giorno. Inoltre, qualora il Locatario, durante il periodo di noleggio, violi il limite di velocità di oltre 130 km/h per 3 volte, il Locatore ha il diritto di rescindere unilateralmente il presente contratto, senza alcun rimborso dell'importo già versato per il noleggio. 7.1.12. Non aprire il cofano motore senza il consenso del Locatore, pena il pagamento di una penale di 1000 (mille) lei. In caso di necessità, il Locatario può aprire il cofano, ma dovrà avvisare il Locatore telefonicamente, informandolo della necessità di aprirlo.
5.1.13. Non effettuare riparazioni al veicolo senza il consenso del Locatore, pena il pagamento di una penale di 10.000 (diecimila) lei.
5.1.14. Qualora abbiate ricevuto il consenso del Locatore per effettuare riparazioni all'auto a noleggio, siete tenuti a farle eseguire esclusivamente presso un'officina autorizzata indipendente dalla marca dell'auto noleggiata e a presentare le fatture e i certificati di garanzia relativi agli interventi. In caso contrario, dovrete pagare una penale di 10.000 (diecimila) Lei più l'importo necessario per ripetere le riparazioni presso un'officina autorizzata.
5.1.15. Non cedete l'auto a terzi (a pagamento o gratuitamente) se non con il consenso scritto del Locatore; in caso contrario, dovrete pagare una penale di 2.000 (duemila) Lei e il presente contratto si intenderà risolto unilateralmente senza rimborso dell'importo versato per il noleggio.
5.1.16. Non apportate modifiche all'auto, né interne, né esterne, né tecniche, e non cambiate la destinazione del noleggio.
5.1.17. Mantenete l'auto pulita, sia internamente che esternamente, e assicuratene la sicurezza.
5.1.18. Utilizzare esclusivamente benzina A-95 (euro premium) o Euro Diesel, a seconda delle esigenze del veicolo. Qualora il veicolo venga rifornito con un carburante non idoneo (MOTORE---BENZINA), il Locatario si impegna a pagare una penale di 10.000 (diecimila) Lei.
5.1.19. In caso di superamento del limite di chilometraggio stabilito al punto 3.2, il Locatario si impegna a pagare un supplemento di 4 (quattro) Lei per ogni chilometro superato.
5.1.20. Alla scadenza del termine
6. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
6.1. Il Locatario è responsabile per il ritardato pagamento del canone di noleggio, essendo tenuto a corrispondere una penale dello 0,3% per ogni giorno di ritardo, sull'importo non pagato entro i termini previsti.
6.2. Se il Locatario restituisce l'auto in condizioni deteriorate, è tenuto a riparare i danni materiali causati. Il Locatario deve restituire l'auto nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta.
6.3. Se al momento della restituzione l'auto si trova in condizioni deteriorate e necessita di riparazioni, il Locatario è tenuto a corrispondere l'importo del mancato guadagno per il periodo in cui l'auto è stata in riparazione. Il mancato guadagno per un giorno è pari all'importo del canone di noleggio giornaliero.
6.4. Se l'auto è stata coinvolta in incidenti stradali durante il periodo di utilizzo da parte del Locatario, quest'ultimo è responsabile per tutti i danni.
6.5. Il locatario è responsabile per i danni materiali e morali causati a terzi durante il periodo di noleggio, qualora tali danni siano correlati all'auto noleggiata.
6.6. Il locatario è responsabile per i danni causati da persone a cui ha affidato l'auto.
6.7. Qualora l'auto subisca danni e il locatario desideri farla riparare a proprie spese presso un'officina, potrà farlo solo con il consenso del locatore e solo presso un'officina autorizzata; in caso contrario, sarà responsabile secondo quanto previsto dal contratto.
6.8. Se, alla scadenza del contratto di noleggio, il locatario non restituisce l'auto noleggiata, è tenuto a corrispondere al locatore il canone di noleggio per tutti i giorni in cui ha trattenuto l'auto oltre la scadenza del contratto.
6.9. Qualora, durante il periodo di noleggio, l'auto venga sequestrata dalla polizia nel parcheggio, il locatario dovrà corrispondere al locatore una penale di 3000 (tremila) lei. Questa penale non esonera il locatario dal pagamento delle multe stabilite dalle forze dell'ordine, né dal pagamento del canone di noleggio per l'intero periodo fino alla restituzione del veicolo al locatore.
6.10. Qualora durante il periodo di noleggio vengano rubati beni dal veicolo
(furto, rapina) o parti del veicolo, il locatario è tenuto a riparare il danno materiale causato, corrispondendo al locatore il valore dei beni.
6.11. Qualora il veicolo venga restituito non pulito o presenti tracce di sporco, il locatario dovrà corrispondere un importo aggiuntivo di: 300 lei per autovetture; 350 lei per SUV; 400 lei per furgoni; 450 lei per camion.
6.12. Qualora un terzo si faccia garante dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, sia il locatario che il terzo (garante), in caso di controversia, saranno solidalmente responsabili nei confronti del locatore.
6.13. L'auto è dotata di un sistema GPS che consente di monitorare la velocità, la posizione del veicolo, ecc. Il locatario acconsente al trattamento dei dati forniti dal sistema GPS da parte del locatore e, in caso di rilevamento di violazioni previste nei Capitoli VIII e IX del presente contratto, accertate tramite il sistema GPS, il locatario si impegna a corrispondere la relativa penale.
7. CLAUSOLE FINALI
7.1. Il presente contratto è stipulato in due copie, una per ciascuna parte.
7.2. Il presente contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte delle parti ed è valido fino al completo adempimento degli obblighi da parte delle parti.
7.3. Per le situazioni non previste dal presente contratto, si applica la legislazione vigente nella Repubblica di Moldova.